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Legge 4 marzo 2022 n. 18 : Eliminato il limite di durata del Green Pass


Durata del Green pass ; lavoro agile per genitori di figli con disabilità sono solo alcune delle novità previste dalla Legge 4 marzo 2022, n. 18 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” [ Testo coordinato ].

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’ 8 marzo 2022, il decreto abroga il DL 4 febbraio 2022, n. 5 facendo salvi atti, provvedimenti e rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge.

Di seguito le principali novità : 

Durata del Green Pass – Viene eliminato il limite di durata di sei mesi della certificazione verde . In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo. 

Al contrario, in caso di positività al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la certificazione verde COVID-19 è rilasciata con validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. 

Restano tuttora applicabili le diposizioni sull’auto sorveglianza nel caso di guarigione avvenuta successivamente a completamento del ciclo vaccinale primario. 

Per quanto concerne la circolazione di soggetti provenienti da uno Stato estero : 

  • Per coloro che sono in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie straniere , di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, l’ accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione ( cd. green pass rafforzato ), è consentito previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 antigenico rapido o molecolare, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall'avvenuta guarigione. Il test non è richiesto in caso di guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario;
  • Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. 

Lavoratore agile - Per i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave, riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, viene riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza di accordi individuali, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica. 

Somministrazione cibi e bevande - A decorrere dal 10 marzo 2022, la legge consente il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive. 

Fonte: Gazzetta Ufficiale