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Cassazione: trattenuta retributiva in caso di sciopero coincidente con giorni festivi


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Con l’ordinanza n. 9028 del 01.04.2019, la Cassazione afferma che deve essere considerata antisindacale la condotta del datore di lavoro che applica la trattenuta sullo stipendio, a titolo di adesione allo sciopero, a tutti i dipendenti risultati assenti nel turno festivo coincidente con l’astensione proclamata dalle organizzazioni sindacali.

Il fatto affrontato

L’organizzazione sindacale ricorre giudizialmente, ex art. 28 della l. 300/1970, per sentir dichiarare l’antisindacalità della condotta tenuta dalla società, consistita nell’effettuare trattenute retributive, a titolo di adesione allo sciopero, nei confronti di tutti i dipendenti inseriti nel turno lavorativo dei giorni festivi (lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio) - coincidenti con l’astensione proclamata dalle OO.SS. - e non presentatisi in servizio.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che - laddove la contrattazione collettiva preveda che i dipendenti, nelle giornate festive, non siano obbligati a fornire la propria prestazione e l'inserimento nel relativo turno di lavoro sia avvenuto per esclusiva iniziativa datoriale senza una manifestazione di consenso da parte dei prestatori - a questi ultimi non può essere imposto l'onere di fornire la comunicazione della propria indisponibilità in tali date.

Per i Giudici di legittimità, quindi, se i giorni festivi coincidono con quelli di astensione dal lavoro a seguito dell’indizione di uno sciopero, il datore non può applicare alcuna ritenuta a tale titolo nei confronti dei dipendenti che, pur inseriti nel turno, non si siano presentati a lavoro.

Secondo la sentenza, infatti, l'applicazione della ritenuta stipendiale in maniera indiscriminata nei confronti di tutti i lavoratori assenti dal servizio nelle giornate festive, rappresenterebbe una mera ed illegittima strumentalizzazione dello sciopero da parte del datore.
Quest’ultimo, muovendo dalla mancata comunicazione delle intenzioni dei dipendenti e qualificando tale comportamento silente in termini di adesione allo sciopero, oltre a lucrare sulla trattenuta retributiva, vanificherebbe la libera determinazione di astensione del lavoratore e svuoterebbe di significato l'azione collettiva.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando il carattere antisindacale della condotta dalla medesima tenuta.

A cura di Fieldfisher