Nella giornata di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del decreto legge recante Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, denominato “ decreto dignità “ .
Il decreto dignità entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Le disposizioni del “ decreto dignità ” relative al contratto a tempo determinato si traducono in una serie di modifiche apportate alla normativa che in generale disciplina tale modello di contratto di lavoro subordinato, contenuta negli artt. 19/29 del d.lgs. n.81/2015.
Testo Decreto dignità in versione integrale.
Al fine di favorire la comprensione delle innovazioni introdotte e della loro portata innovativa rispetto alla disciplina previgente e anche una valutazione della complessiva regolazione del contratto a termine come risultante dalla combinazione della normativa precedente e delle ultime disposizioni, si riporta di seguito il testo degli artt. 19/29 come risultante dalle modifiche predisposte dallo schema del decreto legge.
Fra parentesi quadra sono riportate le parole che il decreto legge abroga all’interno della precedente disciplina; in evidenza in giallo sono riportate le nuove disposizioni recate dal decreto legge, siano esse sostitutive o aggiuntive rispetto al testo precedente.
Nel considerare le innovazioni introdotte, è necessario avere altresì presente che lo stesso decreto legge contiene una norma di diritto transitorio, secondo la quale le disposizioni dello stesso “… trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione, e nei casi di nuovo rinnovo a tempo determinato ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Fonte: la Redazione