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Cassazione: nei licenziamenti collettivi devono essere consultati anche i sindacati dei dirigenti


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Con la sentenza n. 2227 del 25.01.2019, la Cassazione afferma che, a seguito dell’entrata in vigore della l. 161/2014 che ha provveduto a modificare l'art. 24 della l. 223/1991, la procedura di mobilità per cessazione di attività si applica anche ai dirigenti.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, con qualifica di dirigente, impugna il licenziamento irrogatogli nell’ambito di una procedura collettiva.
A fondamento della propria domanda, il medesimo deduce l’illegittimità del provvedimento, sul presupposto che l’azienda aveva omesso di comunicare l’avvio della procedura di mobilità all’associazione sindacale comparativamente più rappresentativa dei dirigenti.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ricorda che la CGUE, con la pronuncia resa nella causa C-596/12, ha ritenuto che l'Italia fosse venuta meno agli obblighi derivanti dalla Direttiva 98/59/Ce scegliendo di escludere i dirigenti dall'ambito di applicazione della procedura prevista in caso di licenziamento collettivo.
Proprio in ragione di tale decisione, il legislatore italiano, con la l. 161/2014 (c.d. Europea 2013 bis) ha, quindi, provveduto a modificare l'art. 24 della l. 223/1991 al fine di armonizzare la normativa interna con quella europea, estendendo l'applicabilità della procedura di mobilità anche ai dirigenti.

Per i Giudici di legittimità, ne consegue che, nell’ambito dei licenziamenti collettivi, è obbligatoria la consultazione sindacale anche delle associazioni maggiormente rappresentative dei dirigenti, essendo, invece, insufficiente la notifica della comunicazione dell’avvio della relativa procedura ai soli sindacati firmatari del CCNL applicato ai dipendenti che non si trovano in posizione dirigenziale.

Al fine di identificare l'associazione di categoria con la quale concretamente interloquire, la sentenza specifica, poi, che occorre rivolgersi a quelle organizzazioni che abbiano stipulato almeno un contratto collettivo le cui caratteristiche siano tali da attestare l'effettività dell'azione sindacale per la rappresentanza di un arco di interessi più vasto di quello dei soli iscritti.

Su tali presupposti, posto che, nel caso di specie, la società aveva omesso di consultare l’associazione sindacale dei dirigenti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, dichiarando, conseguentemente, illegittimo il licenziamento al medesimo irrogato.

A cura di Fieldfisher