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INPS – Circ. n. 62 del 14.04.2021 : Uniemens-CIG – Nuove modalità di invio del flusso per il pagamento delle integrazioni salariali


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IL DL Sostegni ( DL 41/2021 ) oltre a prevedere un ulteriore periodo di Cassa Ordinaria e in Deroga e Assegno Ordinario per tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto anche importanti modifiche al sistema di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali. 

L’ INPS, con la circ. n. 62 del 14.04.2021, ha illustrato le modifiche apportate dall’art. 8, comma 5, D.L. 41/2021, alle modalità di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali o al saldo delle anticipazioni, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, da effettuarsi con il nuovo flusso telematico denominato “ UniEmens-CIG “, per gli eventi riferiti a sospensioni o riduzioni dell’attività decorrenti dal 1° aprile 2021 con le causali Covid-19 e ordinaria. 

Al fine di consentire una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione, per i primi sei mesi sarà comunque possibile utilizzare ancora il vecchio modello. La scelta tra l’ SR41 e il nuovo flusso ricadrà sul datore di lavoro che però, una volta individuata l’opzione preferita, non la potrà cambiare in riferimento allo stesso ticket. 

Ad ogni modo la circ. n. 62 del 14.04.2021, ricorda che il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo degli interventi di integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, se più favorevole al datore di lavoro. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Pertanto, anche in caso di invio dei flussi “UniEmens-Cig” connessi a trattamenti COVID-19 oltre i termini suddetti, trova applicazione il regime decadenziale già introdotto dal D.L. 34/2020.

Di conseguenza, tutte le richieste di pagamento successive alla prima e riferite allo stesso ticket dovranno essere inviate con la medesima modalità utilizzata per il primo invio. A regime, la trasmissione dei dati utili al pagamento diretto e all’accredito dei contributi figurativi connessi ai trattamenti COVID-19 avverrà esclusivamente con il flusso “UniEmens-Cig”. 

Il nuovo flusso consentirà l’invio delle richieste di pagamento anche prima dell’autorizzazione, accelerando la successiva fase di erogazione delle prestazioni. Sarà inoltre sufficiente indicare solo i codici fiscali dei lavoratori in quanto le altre informazioni anagrafiche verranno recuperate dagli archivi INPS. Con la nuova modalità sarà anche possibile inviare un solo flusso relativo a lavoratori di più aziende. 

Fonte: INPS – Circ. n. 62 del 14.04.2021