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L. 29 ottobre 2016, n. 199 : Contrasto al lavoro nero e caporalato


lavoratori agricoli coltivano terreno
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La L. 29 ottobre 2016, n. 199 (“Legge Martina”), recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, caporalato e sfruttamento del lavoro in agricoltura nonchè di riallineamento retributivo nel settore agricolo”. In estrema sintesi le novità riguardano:

  • la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro;
  • l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità;
  • l'arresto obbligatorio in flagranza di reato;
  • il rafforzamento dell'istituto della confisca;
  • l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato;
  • l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato;
  • l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta;
  • il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;
  • il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.

Nello specifico, la L. 29 ottobre 2016, n. 199 riformula, aggiorna e inasprisce il dettato dell’art. 603-bis del Codice Penale che prevede sanzioni in presenza di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il nuovo dettato normativo dispone, all’art. 1, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la reclusione da uno a sei anni, nonché multe comprese tra 500 e 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Costituisce indice di sfruttamento:

  • la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali;
  • la costante violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  • la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  • la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

In caso di un numero di lavoratori, anche minori, superiore a tre, l’art. 1 della L. 29 ottobre 2016, n. 199 prevede l’aggravante specifica e l’incremento della pena da un terzo alla metà.

L’art.2 introduce poi l’art. 603-bis.2 del Codice Penale (“Confisca obbligatoria”). In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti previsti dall’articolo 603-bis, è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.

L’art. 3 della L. 29 ottobre 2016, n. 199 prevede che, nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis del Codice Penale, qualora ne ricorrano i presupposti, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l’interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. L’amministratore giudiziario così nominato affianca l’imprenditore nella gestione dell’azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all’impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta emergano irregolarità circa l'andamento dell'attività aziendale.

L’art. 4 modifica l’art. 380 del Codice di Procedura Penale. Stabilisce che, per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in caso di condanna, è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza.

L’art. 8 modifica la normativa che ha istituito presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità , alla quale possono essere iscritte le imprese agricole più virtuose, che non hanno riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e che non sono destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative oltre ad essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

L’art. 9 detta disposizioni a supporto dei lavoratori che svolgono attività stagionali in agricoltura: il Ministero del Lavoro, congiuntamente a quello dell’Interno, ha il compito di predisporre un piano di interventi che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di Regioni, Province autonome e Amministrazioni locali, nonché delle Parti sociali.

L’art. 10 prevede infine che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo, di cui all’art. 5 del DL n. 510/96 (convertito in Legge n. 608/96), possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l’accordo provinciale.