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Min. Lavoro: Pubblicati i decreti per la revisione dei premi INAIL


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A seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti del 26 marzo e dopo la pubblicazione dei decreti interministeriali sui siti istituzionali del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia e Finanze, la revisione dei premi INAILè ufficiale. Il provvedimento consentirà una riduzione non indifferente del costo del lavoro per il triennio 2019 – 2021.

Per attuare la revisione dei premi INAIL è stato necessario adottare tre distinti decreti interministeriali, il primo dei quali relativo alle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e altre attività, il secondo ai lavoratori marittimi e, infine, il terzo agli assicurati soggetti al premio speciale unitario artigiano.

Come già accennato il provvedimento si tradurrà in una riduzione del costo del lavoro equivalente ad un risparmio complessivo pari a 1,7 miliardi di euro. A quasi vent’anni dall’ultimo aggiornamento si è passati dal 26,53 per mille del 2000 all’attuale 17,85 per mille dei tassi medi nazionali per le imprese, ricalcolati prendendo a riferimento i dati relativi all’andamento infortunistico nel triennio 2013-2015 e le retribuzioni soggette a contribuzione di competenza nello stesso periodo.

La revisione non può dirsi però definitiva, è previsto un monitoraggio costante per tutto il triennio 2019 – 2021. Il nuovo sistema sarà sottoposto a una verifica rispetto alle trasformazioni, anche tecnologiche, del mondo produttivo e ai risultati attesi con la sua introduzione.

Il primo dei tre decreti illustra le revisionate modalità di applicazione delle tariffe per il 2019, la cui consultazione non è sempre di facile interpretazione per gli assicurati. Infatti, in considerazione dell’introduzione di nuovi parametri di calcolo del sistema tariffario, sarebbe riduttivo ritenere che questa revisione si sostanzi in una semplice revisione delle aliquote ( tra i nuovi parametri: ISA – indice di sinistrosità aziendale medio e riproporzionato ; GLE – giornate di lavoro equivalenti corrispondenti ad eventi lesivi ; limite minimo di significatività ). Nel nuovo impianto, il calcolo dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico tiene conto anche della gravità degli infortuni e non semplicemente degli oneri sostenuti dall’Istituto per indennizzarli.

La riforma non riguarda soltanto la misura delle tariffe e del criterio di determinazione delle stesse, ma anche il sistema di classificazione dei rischi inerenti ciascuna attività lavorativa, il cd. nomenclatore tariffario. Il sistema è stato reso più aderente agli attuali fattori di rischio attraverso una razionalizzazione delle voci di tariffa, che si è tradotta nell’eliminazione di quelle relative ad attività obsolete e nell’introduzione di nuove voci che tengono conto dell’evoluzione tecnologica e delle nuove modalità di organizzazione del lavoro.

È stata inoltre confermata la riduzione del premio per gli interventi di prevenzione realizzati in ambito aziendale, così come l’impegno per il sostegno dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Testo Unico del 2008, in linea con le risorse erogate in media nell’ultimo quinquennio.

Per le aziende non resta altro che aggiornare al più presto le procedure pay-roll, inserendo le nuove voci di tariffa al fine di liquidare in modo corretto il premio INAIL entro il 16 maggio 2019.

a cura della Redazione