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Cassazione: la prescrizione per i contributi è quinquennale anche se non è impugnata la cartella esattoriale o l’avviso di addebito


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Con la sentenza n. 14690 del 26.05.2021, la Cassazione afferma che, anche in caso di mancata impugnazione della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito, continua a trovare applicazione la regola generale secondo cui, in mancanza di atti interruttivi, trascorsi 5 anni viene meno l’obbligo di versare i contributi.

Il fatto affrontato

La società propone opposizione all'esecuzione riguardo ai premi INAIL portati da cinque cartelle di pagamento non opposte entro il termine di 40 giorni dalla notifica, come previsto per legge.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che – in assenza impugnazione della relativa cartella – il termine prescrizionale dei contributi passa da cinque a dieci anni.

L’ordinanza

La Cassazione – ribaltando quanto statuito dalla Corte d’Appello – afferma che la mancata opposizione alla cartella esattoriale, se, da un lato, comporta l’irretrattabilità del debito contributivo e la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, dall’altro non determina la conversione del termine di prescrizione breve/quinquennale in quello ordinario decennale.

Per la sentenza, in tali circostanze, non trova, infatti, applicazione l’art. 2953 c.c. (c.d. effetto del giudicato sulle prescrizioni brevi), secondo cui, quando interviene una sentenza di condanna passata in giudicato, i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve si prescrivono con il decorso di 10 anni.

Secondo i Giudici di legittimità, ciò in quanto la cartella esattoriale – così come l’avviso di addebito dell’INPS – ha natura di atto amministrativo e, pertanto, non può produrre lo stesso effetto di un titolo giudiziario definitivo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società, dichiarando prescritto il credito avanzato dall’INAIL.

A cura di Fieldfisher