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Entrate – Risposta n. 343/2021 : Bonus Formazione 4.0 – necessario il deposito del contratto


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Con Risposta n. 343/2021 l’ Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla procedura per ottenere il credito d’imposta Formazione 4.0 per attività svolte nel 2019. 

La normativa ha subito diverse modifiche nel corso del tempo riguardanti dapprima la misura del credito, successivamente il novero dei costi ammissibili e per finire la procedura con cui viene richiesto il riconoscimento del beneficio. La Legge di Bilancio 2020, infatti, ha eliminato l’obbligo della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’ Ispettorato territorialmente competente. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha dovuto negare alla società istante il credito per le attività risalenti all’anno 2019, in assenza dell’obbligatorio deposito telematico del contratto collettivo presso l’ ITL da effettuare entro la scadenza del 31 dicembre 2019. 

Il credito d’imposta Formazione 4.0 è modulato in misura percentuale delle spese ammissibili in base alle dimensioni dell’azienda e può variare dal 50 al 30 % dei costi, nel limite massimo annuale pari a 200.000 euro. Tra i costi che possono essere coperti con il credito sono ricomprese le spese relative all’organizzazione delle attività formative tra cui quelle del personale formatore, i costi per la stesura del progetto oltre a quelle relative alle attrezzature necessarie.

Fonte : Entrate - Risposta n. 343/2021