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Entrate – Risposta n. 24/2020: Arretrati di lavoro - tassazione separata


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Con la risposta n. 24/2020, l’ Agenzia delle Entrate fornisce il proprio parere in ordine alla tassazione applicabile al pagamento di una somma complessiva per gli arretrati di lavoro quando il Tribunale, nella relativa sentenza di condanna, non fornisca alcuna indicazione se l’importo vada considerato al netto o al lordo delle ritenute fiscali .

L’ Agenzia delle Entrate precisa che, laddove non venga fornita alcuna indicazione in merito agli obblighi del sostituto d’imposta, quest’ultimo deve ritenersi obbligato ad assoggettare a tassazione separata gli arretrati da corrispondere per effetto della sentenza.

L'applicazione della tassazione separata è motivata dall'intenzione di evitare che, nei casi di redditi percepiti in ritardo rispetto alla maturazione successiva, il sistema della progressività delle aliquote possa finire per determinare un pregiudizio per il contribuente, andando a ledere il principio di capacità contributiva ( art. 53 Cost. ). L’ imposta è determinata applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sono percepiti. Nell’eventualità in cui non sia stato prodotto reddito imponibile in nessuno dei due anni si applica l’aliquota del primo scaglione di reddito.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 24/2020