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Entrate – Risposta n. 10/2020: Buoni-corrispettivo e welfare aziendale – adempimenti iva


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Con la risposta n. 10/2020 , l’ Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito agli adempimenti IVA relativi a piani di welfare aziendale i cui benefit vengono fruiti mediante i cd. buoni-corrispettivo o voucher.

Con la risposta n.10/2020, l’ Agenzia delle Entrate ha considerato legittimo l’affidamento della gestione dei Piani di Welfare aziendale ad un’impresa mandataria senza rappresentanza che opera in nome proprio, per conto del datore di lavoro, occupandosi sia della gestione amministrativa e contabile dei piani di welfare, sia del trasferimento dei voucher ai dipendenti attraverso una piattaforma digitale.

Sul punto è opportuno sottolineare che la normativa di riferimento consente l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi a titolo di welfare aziendale mediante i buoni-corrispettivo o voucher, a condizione che tali documenti di legittimazione siano nominativi, in formato cartaceo o elettronico e riportanti il valore nominale. Questo affinché non vengano utilizzati da persona diversa dal titolare e non vegano monetizzati o ceduti a terzi. Ulteriore condizione presuppone che debbano dare diritto ad un solo bene per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare.

Come sottolineato in premessa, la risposta n. 10/2020 dell’ Agenzia delle Entrate fornisce significativi chiarimenti per quanto riguarda gli adempimenti IVA. Ed infatti l’intervento della mandataria e l’impiego dei voucher pongono un problema legato all’individuazione del momento in cui le diverse operazioni assumono rilevanza ai fini IVA.In proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

• All'atto dell'emissione del buono, il fornitore è tenuto a fatturare la transazione alla mandataria, che agisce per conto del datore di lavoro;
• Al momento del riscatto dei beni o dei servizi da parte del personale dipendente non sorge alcun ulteriore obbligo ai fini IVA in capo al medesimo fornitore;
• La mandataria dovrà "ribaltare" l'operazione di acquisto del welfare al mandante, il quale valuterà ai fini della detrazione dell'IVA l'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa, mentre il trasferimento dei voucher ai dipendenti costituisce un’operazione non rilevante ai fini IVA; 
• Per il datore di lavoro, l’acquisto del welfare da parte dei propri dipendenti è irrilevante ai fini IVA, ma assume rilievo ai fini dell’elaborazione della busta paga.

La risposta n.10/2020 dell’ Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche nel caso in cui il fornitore sia in regime forfettario:

• Il fornitore non esercitando la rivalsa, emette fattura nei confronti della mandataria senza addebitare l'IVA e al momento del riscatto dei beni o dei servizi da parte dei lavoratori, non sorge alcun obbligo, ai fini IVA, in capo allo stesso;
• La mandataria, a sua volta, al momento del trasferimento dei voucher al personale dipendente, pone in essere un'operazione fuori campo IVA;
• Inoltre, la stessa deve trasferire al datore di lavoro gli effetti giuridici relativi sia all'acquisto del welfare dai fornitori, sia al suo trasferimento al personale dipendente. A tal fine, la mandataria ribalta l'acquisto alla mandante applicandovi comunque l'IVA, ferma restando l'irrilevanza, ai fini dell'imposta, anche per il datore di lavoro, dell'operazione di trasferimento al personale dipendente.
• A sua volta, il datore di lavoro valuterà l'inerenza dell'acquisto all'attività d'impresa, ai fini della detrazione dell'IVA.

In caso di welfare aziendale con prestazioni esenti ai fini IVA, la risposta n. 10/2020 dell’ Agenzia delle Entrate precisa che:

• Il fornitore emette una fattura esente ai fini IVA nei confronti della mandataria al momento dell'emissione del voucher. Al momento del riscatto delle prestazioni da parte dei lavoratori, non sorge alcun obbligo ai fini IVA in capo al medesimo fornitore;
• A sua volta la mandataria, al momento del trasferimento dei voucher al personale dipendente, pone in essere un'operazione fuori campo IVA. La mandataria dovrà ribaltare al mandante l'operazione di acquisto in regime di esenzione IVA, senza però che tale esenzione vada ad incidere il suo pro-rata di detraibilità. Nel mandato senza rappresentanza esiste la totale equiparazione, dal punto di vista oggettivo, dei servizi resi o ricevuti dal mandatario a quelli da lui resi al mandante, in tal caso.
• Resta ferma l'irrilevanza, ai fini IVA, anche per il datore di lavoro, dell'operazione di trasferimento al personale dipendente. 

La risposta n. 10/2020 fornisce chiarimenti anche in merito al regime speciale ex articolo 74-ter del Decreto IVA applicabile se il fornitore è un agenzia di viaggi. Infatti per effetto del vigente regime speciale l'agente di viaggio assume il ruolo di punto di riscossione dell'imposta (principalmente estera) addebitata dai vari fornitori ai quali lo stesso agente si rivolge per acquistare i diversi elementi del pacchetto turistico. Di conseguenza:

• Al momento in cui incassa il corrispettivo per la prestazione di servizi nei confronti del personale dipendente, l'agenzia di viaggi emetterà fattura nei confronti della mandataria senza separata indicazione dell'imposta, essendo di fatto inclusa nel corrispettivo;
• Al momento del trasferimento dei voucher al personale dipendente, la mandataria pone in essere un'operazione fuori campo IVA;
• Infine, la mandataria ribalta sul datore di lavoro l’operazione di acquisto del welfare dai fornitori nel rispettando del regime speciale di cui al citato articolo 74-ter;
• il trasferimento del welfare al personale dipendente, fuori campo IVA.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 10/2020