Stampa

Agenzia delle Entrate – Risposta n. 167/2019 : Compensi reversibili – Come devono essere tassati ?


amministratori di società
icona

Con la risposta n. 167/2019 , l’ Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei “compensi reversibili” del lavoratore.

Si definiscono “ compensi reversibili “ quegli emolumenti corrisposti al lavoratore sulla base di clausole contrattuali che prevedono l’obbligo per quest’ultimo di versare al datore di lavoro gli emolumenti corrisposti da un soggetto terzo.

IL QUESITO:

Con la risposta n. 167/2019 , l’ Agenzia delle Entrate fornisce il proprio parere in ordine all’ istanza di interpello presentata da una società di diritto italiano, la quale ha designato un proprio dirigente come consigliere di amministrazione in un’altra società del gruppo in uno Stato Membro dell’ Unione Europea.

Nella ricostruzione prospettata nella risposta n. 167/2019, il compenso è stato accreditato dalla società spagnola direttamente sul conto corrente intestato all’amministratore, operando una ritenuta del 19%, come previsto dal diritto tributario spagnolo. A sua volta l'amministratore, in adempimento della clausola prevista nel proprio contratto, ha versato quanto percepito alla società di diritto italiano.

L’istante chiede all’ Amministrazione finanziaria di pronunciarsi su tre punti: 

  1. Assoggettabilità all’ IRPEF del compenso erogato al dirigente ai sensi dell’ articolo 51, c. 2, lett. e) del TUIR e, conseguentemente, la possibilità per il datore di lavoro di astenersi dalle ritenute in qualità di sostituto d’ imposta;
  2. Concorrenza del compenso riversato alla determinazione dell’ imponibile IRES;
  3. Possibilità di scomputare dal proprio reddito imponibile la ritenuta "in uscita" applicata dalla società spagnola, mediante l'istituto del credito d'imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all'articolo 165 del TUIR. 

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:

In merito al punto 1, l’Agenzia delle Entrate afferma che i compensi “reversibili” non assumono valenza reddituale per il lavoratore vista l’assenza dei presupposti stabiliti dall’art. 1 TUIR. La società, dunque, non dovrà realizzare alcuna ritenuta in qualità di sostituto d’imposta.

In merito al punto 2, concernente l’imponibilità ai fini IRES, l’Agenzia delle Entrate in virtù del medesimo principio del “presupposto d’imposta” dell’art. 72 TUIR ritiene che il compenso versato alla società italiana vada tassato in capo a quest’ultima.

Infine, per quanto riguarda il punto 3 , l’Agenzia fa presente che tra Italia e Spagna è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali. Quest’ultima prevede all’art. 16 la potestà impositiva concorrente per i compensi ricevuti in uno dei due stati da amministratori di società. La ritenuta “ in uscita “ non è quindi scomputabile e va tassata per intero, salvo poi la facoltà della società italiana di recuperare le imposte pagate all’estero mediante il credito d’imposta ( art. 165 TUIR ).

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 167/2019