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Agenzia delle Entrate – Risposta n. 136/2018: Impatriati – Periodo minimo di residenza all’estero


Impatriati - periodo minimo di residenza all'estero
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Con la risposta n. 136/2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione del regime fiscale dei lavoratori impatriati. In questa occasione oggetto di valutazione da parte delle Entrate è il requisito del periodo minimo di residenza all’estero, previsto dall’art. 16, comma 2, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

LA SITUAZIONE DI FATTO:

La risposta n. 136/2018 prospetta una situazione di fatto in cui l’istante, in possesso di laurea, viene assunta nel 2013 presso una prima azienda con sede in Portogallo e trasferita nel 2015 nella nuova filiale di Londra. Al momento della presentazione dell’interpello la lavoratrice, cittadina dell’Unione, iscritta all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero ( AIRE ) dal 13 luglio 2016, è impiegata presso una seconda società con sede a Londra.

L’interpello viene presentato in seguito alla proposta di trasferimento proveniente da una terza azienda, la quale propone un rientro in Italia presumibilmente a partire dal mese di maggio 2018, prima del raggiungimento dei 24 mesi di iscrizione presso l’AIRE ( periodo minimo di residenza all'estero). 

IL QUESITO:

In via cautelativa, prima del trasferimento, l’istante chiede chiarimenti riguardo la possibilità di vedersi riconosciuta l’applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati prospettando due soluzioni:

1) la prima tiene conto della residenza all’estero dal 2013 e riconosce l’agevolazione a partire dal periodo di imposta 2018.

2) la seconda tiene conto dell’iscrizione all’AIRE come elemento determinante il decorso dei 24 mesi richiesti dalla norma come periodo minimo di residenza all’estero.

Qual è il parere dell'Agenzia delle Entrate in merito? Quale peso attribuire all'iscrizione all'AIRE? Quest'ultimo e' un requisito formale o sostanziale?

IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:

L’Agenzia in sostanza conferma quanto già chiarito in passato con la risoluzione 51/E del 06.07.2018. Il requisito del periodo minimo di residenza fiscale all’estero di 24 mesi antecedenti al rientro, deve essere attestato dall’iscrizione all’AIRE.

Le persone iscritte nelle anagrafe della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dell’articolo 2, comma 2, del Dpr 917/1986 (Tuir), in ogni caso residenti e, pertanto, soggetti passivi Irpef in Italia; con la conseguenza che il trasferimento della residenza all’estero non rileva fino a quando non viene effettuata la cancellazione dall’anagrafe del Comune italiano.

L’iscrizione anagrafica è elevata a presunzione assoluta di residenza in Italia. In presenza di attività fiscalmente rilevanti svolte nel territorio dello Stato, in mancanza di registrazione all’Aire, i redditi ovunque prodotti vanno dichiarati e tassati in Italia (Cass. ordinanza n. 16634 del 25.06.2018).

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 136/2018