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Agenzia delle Entrate – Risposta n. 107/2018: Trasformazione in STP dello studio associato.


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Con la risposta n. 107/2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito al regime fiscale dell’operazione di trasformazione in STP, in forma di S.a.s., di uno studio associato.


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La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 107/2018 di fatto scoraggia i professionisti che vogliono trasformare il proprio studio associato in STP. Infatti l’operazione di trasformazione prospettata dal contribuente, in quanto eterogenea, non può essere considerata fiscalmente neutrale.

LA SITUAZIONE DI FATTO:

L’istante esercita attività professionale in forma di studio associato e intende proseguire lo svolgimento di tale attività nella veste di società tra professionisti ( STP in S.a.s. ). Lo studio intende procedere alla trasformazione dell’associazione professionale in Società in accomandita semplice ( S.a.s. ) oppure, in via alternativa, al conferimento dell’associazione professionale in una neo-costituita S.a.s. . Il passaggio avverrebbe senza interruzione dell’attività e senza movimentazioni di denaro, grazie all’assegnazione delle quote sociali della neo-costituenda STP nella stessa proporzione delle quote di utili derivanti dalla partecipazione nell’associazione professionale.

IL QUESITO:

L’istante richiede all’Agenzia chiarimenti in merito a :
Quesito 1: Regime fiscale applicabile alla trasformazione dell’associazione professionale in S.a.s.
Quesito 2: Regime fiscale applicabile al conferimento dello studio associato in una società tra professionisti STP in forma di S.a.s.
Quesito 3: Regime fiscale del reddito prodotto dalla società tra professionisti nella veste giuridica di S.a.s. .

LA RISPOSTA N. 107/2018:

In merito al quesito 1, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il regime fiscale applicabile alla trasformazione dell’associazione professionale in STP in forma di S.a.s. debba essere rinvenuto nei principi dettati dall’art. 171, c. 2 del TUIR e quindi nel regime fiscale delle trasformazioni che comportano l’ingresso, o la fuoriuscita, dei beni dal regime di impresa.

Come tale la trasformazione prospettata dal contribuente non è stata considerata neutrale sotto il profilo fiscale, trovando applicazione nei suoi confronti la regolamentazione del passaggio da società lucrative a un ente commerciale o da un ente non commerciale ad un soggetto IRES (trasformazione eterogenea).

Per quanto concerne il quesito 2, il conferimento dello studio associato in una neo-costituenda STP in forma di S.a.s. costituisce anch’essa operazione fiscalmente rilevante, a cui si applicano le disposizioni di cui agli art. 9 e 54 TUIR.

Relativamente al quesito 3, concernente la natura giuridica e al reddito prodotto dalla società tra professionisti la risposta n. 107/2018 rinvia alla precedente risoluzione n. 35/E del 7.05.2018.

Fonte: Agenzia delle Entrate