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Agenzia delle Entrate – Risol. 151/E del 13.12.2017: Tassazione premi di risultato arretrati


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Con la risoluzione n. 151 del 13 dicembre 2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti riguardo la corretta modalità di tassazione degli emolumenti arretrati, provenienti da prestazioni di lavoro dipendente, con specifico riferimento alle ipotesi in cui l’erogazione posticipata dei premi di risultato sia da ritenersi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici e amministrativi di elaborazione.

IL QUESITO:

Dando risposta all’istante, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti riguardo il concetto di “ritardo fisiologico” che esime dall’applicazione della tassazione separata prevista per gli arretrati (art. 17, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 917 del 1986). In particolare è stato chiesto se le retribuzioni di risultato, relative agli anni 2013, 2014 e 2015 erogate nel corso del 2017 siano da assoggettare a tassazione separata visto che il ritardo nell’erogazione ha superato l’arco temporale “fisiologico” di un anno.

QUADRO NORMATIVO:

Ai sensi della norma richiamata, sono soggetti a tassazione separata gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”. Con la circolare n. 23 del 5 febbraio 1997, l’Amministrazione ha considerato che le situazioni rilevanti per l’applicabilità della tassazione separata sono riconducibili a due tipologie:

1) Quelle di carattere giuridico, riferite al sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, alle quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del pagamento delle somme spettanti. In tal caso non è necessaria alcuna indagine per valutare se il ritardo nella liquidazione degli emolumenti possa o meno essere considerato fisiologico. In tali ipotesi, per l’applicazione della tassazione separata, è sufficiente che gli emolumenti siano riferibili ad anni precedenti.

2) Quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto che impediscono il pagamento delle somme entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta. In questo caso, per l’applicabilità del regime della tassazione separata, andrà fatta un’indagine sulle motivazioni che hanno determinato il ritardo. Laddove il ritardo venga considerato “fisiologico” non sarà giustificata l’applicazione della tassazione separata.

A seguire, con le risoluzione n. 377/E del 2008 e n. 90/E del 2000, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni sul “ritardo fisiologico” nella corresponsione di elementi retributivi precisando che:

1) In presenza di procedure complesse per la liquidazione dei compensi, il ritardo può essere ritenuto “fisiologico” nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d’imposta (risoluzione n. 377/E 2008).

2) Le oggettive situazioni di fatto legittimano l’applicazione della tassazione separata qualora abbiano determinato un ritardo, rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti, non riconducibile alla volontà delle parti. (Risoluzione n. 90/E del 2000).

IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:

Il ritardo può essere considerato “fisiologico” anche se l’erogazione della retribuzione non avviene nell’annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate. E’ il caso dei premi di risultato corrisposti in periodi d’imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma comunque con una tempistica costante, nel rispetto delle procedure di autorizzazione o misurazione dei risultati. Per contro, qualora nel medesimo periodo di imposta siano erogati eccezionalmente emolumenti arretrati relativi a più anni, si può ritenere che il maggior ritardo nell’erogazione delle somme relative agli anni più risalenti sia dovuto a cause non fisiologiche, tali da giustificare l’assoggettamento a tassazione separata. Pertanto, sulla base dei principi appena enunciati, si ritiene che, qualora nel 2017 siano erogate retribuzioni relative agli anni 2013, 2014 e 2015, la tassazione separata sia applicabile alle retribuzioni relative al 2013 e al 2014, mentre quella relativa al 2015 occorre valutare se ricorrono le condizioni summenzionate.

Fonte: Agenzia delle Entrate