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Agenzia delle Entrate – Le novità della Certificazione Unica 2018


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Approvata in data 15 gennaio 2018 la Certificazione Unica “CU 2018” dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. Congiuntamente sono state pubblicate le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2018 nonché il frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT. 

Entro il 7 marzo i sostituti d’imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi. C'è invece tempo fino al 31 ottobre 2018 per trasmettere le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite dichiarazione dei redditi precompilata. Per il rilascio della Cu 2018 ai contribuenti, il sostituto d' imposta, quest' anno, ha tempo fino al 3 aprile (la scadenza è fissata al 31 marzo, ma si sposta al primo giorno feriale successivo). Tra le novità del 2018:

  • Nella sezione “assistenza fiscale” sono stati introdotti i punti 101,102, 165, 301 e 302 dedicati all' imposta sostitutiva sui premi di risultato;
  • Nella sezione “Detrazioni e crediti” è stato poi aggiunto il punto 398 relativo al bonus Irpef che sia stato recuperato ( il credito d’imposta di circa 80 euro al mese riconosciuto ai percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, da 8.000 a 26.000 euro nel 2017). La casella andrà compilata soltanto nell’ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto, nel caso in cui quest’ultimo abbia recuperato il bonus IRPEF. In caso di recupero, nel punto 394 va indicato l’ammontare del credito recuperato. In tal caso, l’importo da riportare al punto 392 si deve intendere al netto della somma recuperata.
  • Nella sezione “altri dati” sono scomparsi il contributo di solidarietà e quello sui trattamenti pensionistici, mentre sono state aggiunte alcune caselle per le pensioni degli orfani.
  • La sezione dedicata alle somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali che è stata ampliata per poter contenere gli importi del benefit nel caso in cui sia stato convertito in contributi ai fondi complementari o in contributi all' assistenza sanitaria. Nelle nuove caselle 579 e 589 vanno indicate somme e valori previsti dall’art. 51, c.4, TUIR che, per scelta del lavoratore sono stati fruiti in tutto o in parte, del premio di risultato.
  • La sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione” è stata divisa in due parti, una per il sostituto dichiarante e una per gli altri sostituti.
  • Introdotta una nuova pagina per la certificazione dei redditi da locazioni brevi

Fonte: Agenzia delle Entrate