Stampa

Agenzia delle Entrate – Interpello n. 904-791/2017: Welfare aziendale legato al raggiungimento di obiettivi individuali e aziendali non soggetto a IRPEF.


icona

Con la risposta all’Interpello n. 904-791/2017 del 28 luglio 2017, la Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che può essere considerato detassabile, ed in linea con la finalità delle norme agevolative di cui all’art. 51 del TUIR, un piano di welfare a carattere incentivante, che subordini l’accesso dei lavoratori ai benefici al raggiungimento di determinati obiettivi individuali e aziendali.

Il piano portato all’attenzione dell’Agenzia è così articolato: nel primo anno, ad ogni lavoratore è assegnata la totalità dei benefit al raggiungimento del 100% di un dato obiettivo individuale, mentre l’importo viene riproporzionato in caso di raggiungimento di un risultato inferiore. Nel secondo anno, invece, misure di welfare vengono erogate in toto al dipendente al raggiungimento del 100% di un certo obiettivo aziendale, legato al fatturato annuo atteso (in mancanza, il “credito welfare” viene riproporzionato a una percentuale della RAL).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il piano di welfare descritto, che commisura l’accesso ai servizi in base al raggiungimento di determinati obiettivi, individuali ed aziendali, non sembra contrastare con la finalità delle norme agevolative. Pertanto, secondo la Direzione regionale vi sono i presupposti per poter escludere dall’imposizione il valore dei servizi offerti, a patto però che l’offerta non sia rivolta ad personam e a condizione che il “credito” assegnato, se non utilizzato, non venga convertito in denaro e corrisposto al dipendente.