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INPS – Mess. n. 1992 del 11.05.2018: Avvisi di addebito (AVA) – Compensazione a saldo dei contributi per il credito successivo all’emissione.


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Con il messaggio n. 1992 del 11.05.2018, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito alle ipotesi di annullamento degli avvisi di addebito AVA in presenza di crediti a favore dell’azienda.

L’avviso AVA, che sostituisce la cartella di pagamento, è immediatamente esecutivo e deve essere saldato entro 60 giorni dalla notifica mediante RAV. Il ricorso può essere presentato nei 40 giorni successivi alla notifica secondo le modalità indicate nello stesso avviso all’interno della sezione dedicata “ Comunicazioni INPS”. Le eventuali domande di sospensione o annullamento devono essere inoltrate online utilizzando il servizio appositamente dedicato nel sito INPS.

Il messaggio contempla un’ipotesi di annullamento, il caso dell’affidamento del credito all'Agente della riscossione effettuato in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili alla data di formazione dell'Avviso di Addebito e in presenza di una domanda di compensazione. In quest’ultimo caso la sede potrà effettuare l'annullamento dell'AVA fino alla concorrenza dell'importo del credito stesso.

Nella differente ipotesi di un credito maturato successivamente alla formazione dell’avviso di addebito ( AVA ) ovvero di un credito con periodo di competenza anteriore alla formazione dell'Avviso ma accertato successivamente alla medesima formazione, la struttura territorialmente competente non procederà all’annullamento ma consentirà l’utilizzo del credito a saldo dei contributi correnti o in compensazione di esposizioni debitorie ancora in fase amministrativa. Qualora ciò non dovesse essere possibile, circostanza che ricorre solo in caso di sospensione o cessazione dell’attività, la compensazione sarà gestita con un pagamento F24 (cd. post consegna).

Tale ultima ipotesi, come noto, afferisce al caso in cui il pagamento dell'Ava sia effettuato erroneamente tramite F24 in luogo del versamento che avrebbe dovuto avvenire presso l'Agente della riscossione. Con riguardo a questa fattispecie è stato chiarito che:

  • In caso di pagamento con F24 effettuato anteriormente alla trasmissione del credito all'Agente della riscossione, è possibile procedere all'annullamento totale o parziale dell'Avviso di addebito;
  • In caso di pagamento con F24 effettuato successivamente alla trasmissione del credito all'Agente della riscossione, si potrà emettere soltanto una “Comunicazione di pagamento post consegna”.

Allo stato attuale le procedure consentono l'emissione di tale Comunicazione solo per versamenti effettuati entro 60 giorni dalla data di notifica dell'Avviso. In attesa delle necessarie implementazioni procedurali che consentiranno di gestire allo stesso modo anche le ipotesi di versamenti effettuati oltre tale termine, l'Istituto rende noto che procederà alla sospensione totale o parziale degli Avviso di addebito.

Fonte: INPS