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INL – Nota n. 2926 del 29.03.2018: Omesso versamento delle ritenute previdenziali – precisazioni sul periodo di riferimento


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Con la nota n. 2926 del 29.03.2018, l’Ispettorato (INL) fornisce nuove indicazioni sul periodo temporale di riferimento per la configurazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, c. 1 bis, del D.L. n. 463/1983. L’INL ripercorre la prassi venutasi a creare sull’argomento a partire dalla nota MLPS n. 9099 del 3.05.2016 sino alla nota INL n. 8376 del 25.09.2017.

In sostanza, accogliendo la soluzione prospettata dalla Corte Suprema di Cassazione ( Sez. Unite, Sent. N. 10424 del 7.03.2018 ), l’Ispettorato riprende e conferma le indicazioni inizialmente fornite dal Ministero del Lavoro, con la nota n. 9099 del 3.05.2016. In linea con la Corte, il periodo di riferimento viene così individuato:

“l’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio-16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso).”

Il principio era già stato anticipato dalla comunicazione provvisoria della Corte in data 18 gennaio diffusa con il messaggio INPS n. 437 del 31.01.2018.

Fonte: INL