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Cassazione: l’assenza del verbale di accertamento contributivo non invalida la cartella esattoriale


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Con l’ordinanza n. 4225 del 21.02.2018, la Cassazione afferma che al fine della validità di una cartella esattoriale, tesa a richiedere una somma a titolo di contributi previdenziali omessi, non è necessaria la presenza di un atto presupposto, quale il verbale di accertamento, posto che il ruolo e la cartella stessa sono sia atto di accertamento del credito che titolo esecutivo e precetto.

Il fatto affrontato

L’ultimo legale rappresentate di una società ormai estinta propone opposizione ad una cartella esattoriale con cui l’INPS richiedeva alla società stessa il pagamento di una somma per contributi omessi, sostenendo che il verbale di accertamento presupposto era stato notificato, in violazione dell’art. 145 c.p.c., al proprio domicilio e non presso la sede sociale.

L’ordinanza

La Corte di Appello, contrariamente del Tribunale, accoglieva l’opposizione proposta e dichiarava inefficace la cartella esattoriale, ritenendo che l’omessa notificazione dell’atto presupposto (il verbale di accertamento) costituisse vizio procedurale tale da rendere nulli gli atti consequenziali (l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella).

La Cassazione, censurando la statuizione della Corte Territoriale, ha affermato che nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, diversamente da quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario. Con la conseguenza che la relativa omissione non invalida il successivo atto di riscossione, ben potendo l’iscrizione a ruolo avvenire in assenza di un precedente atto di accertamento da parte dell’Istituto previdenziale.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, il ruolo e la cartella di accertamento sono sia atto di accertamento del credito sia, contestualmente, titolo esecutivo e precetto, senza che ciò leda i diritti di difesa del soggetto passivo, potendo lo stesso usufruire della tutela anche in termini di opposizione recuperatoria.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della cartella esattoriale opposta.

A cura di Fieldfisher