Stampa

Cassazione: la responsabilità solidale di committente e subappaltatore si estende anche alle sanzioni derivanti dall’omissione contributiva


icona

Con la sentenza n. 18259 del 11.07.2018, la Cassazione afferma che la responsabilità solidale di committente e subappaltatore per omissione contributiva vale anche per le sanzioni civili scaturenti dall’omesso o ritardato pagamento di quanto dovuto all’Istituto previdenziale.

Il fatto affrontato

A seguito dell’impugnazione giudiziale proposta dalla società committente nei confronti del verbale di accertamento redatto dall’INPS per l’omissione contributiva posta in essere dal subappaltatore, la Corte d’Appello statuisce la sussistenza della responsabilità solidale anche in ordine alle sanzioni civili scaturenti dal mancato pagamento dei contributi.

La sentenza

La Cassazione afferma, preliminarmente, che il legislatore, al fine di contrastare l'evasione dei contributi previdenziali, ha introdotto la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori.

Secondo i Giudici di legittimità, seppur non sia espressamente previsto dalla legge, la responsabilità solidale è valida anche per ciò che concerne il pagamento delle sanzioni.
Infatti, le stesse costituiscono una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell'ordinamento al fine di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all'istituto assicuratore.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, stante l'automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, statuisce l’inclusione, nell'affermata responsabilità solidale, anche delle sanzioni civili.

A cura di Fieldfisher