Stampa

Cassazione: in caso di reintegra del lavoratore, sanzioni per omissione contributiva dovute solo in caso di licenziamento nullo o inefficace


icona

Con l’ordinanza n. 2019 del 24.01.2019, la Cassazione afferma che, in caso di reintegra del lavoratore a seguito di pronuncia giudiziale, le sanzioni per omissione contributiva possono essere applicate esclusivamente ai licenziamenti dichiarati inefficaci o nulli e non anche a quelli annullabili per difetto di giusta causa o giustificato motivo.

Il fatto affrontato

La società propone opposizione avverso una cartella esattoriale contenente l'intimazione di pagamento degli interessi di mora e delle sanzioni civili per omessa contribuzione, in relazione al ritardato versamento dei contributi afferenti al periodo compreso tra il licenziamento di un proprio dipendente e la sua reintegra in servizio a seguito di declaratoria giudiziale dell’illegittimità del recesso per mancanza di giusta causa.

L’ordinanza

La Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che, in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 della l. 300/1970, occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l'annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è, invece, oggetto di una sentenza costitutiva.

Secondo la sentenza, solo nel primo caso il rapporto previdenziale deve considerarsi come mai interrotto, verificandosi così una vera e propria omissione contributiva che dà luogo all'applicazione delle correlate sanzioni civili, ferma restando la non configurabilità della più grave fattispecie dell'evasione contributiva, difettando il requisito della “intenzione specifica di non versare i contributi”.
Diversamente, per i Giudici di legittimità, in presenza di un mero vizio di annullabilità del licenziamento, l'obbligo contributivo inerente alla posizione previdenziale illegittimamente interrotta viene ripristinato ex tunc, e cioè a decorrere dall'effettiva reintegra del lavoratore, con la conseguenza che risultano esclusivamente dovuti, oltre ai contributi non versati, i soli interessi nella misura legale per ritardato pagamento.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso avanzato dalla società, affermando la fondatezza dell’opposizione dalla stessa proposta avverso la cartella esattoriale.

A cura di Fieldfisher