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Cassazione: avviso di addebito dell’Inps almeno 60 giorni dopo il verbale di accertamento


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Con l’ordinanza n.19157 del 06.07.2021, la Cassazione afferma che l’avviso di addebito, riguardante il mancato versamento dei contributi previdenziali, non può essere notificato dall’Inps al datore di lavoro prima di 60 giorni dal verbale unico di accertamento e notificazione.

Il fatto affrontato

La Società datrice di lavoro, che ha un ricevuto un avviso di addebito per delle omissioni contributive che l’Inps gli imputa, impugna la sentenza del Tribunale che, fra l’altro, ha considerato inapplicabile agli accertamenti condotti dagli enti previdenziali il termine dilatorio previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente (secondo l'art. 7, comma 2, lett. d), del d.l. n. 70 del 2011, l’amministrazione finanziaria non può emanare l’avviso di accertamento prima del termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio della copia del verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo ed entro tale termine il contribuente può avanzare osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori).

L’ordinanza

La Cassazione, sul piano della individuazione/interpretazione delle norme applicabili all’avviso di addebito dell’Inps, non condivide l’orientamento del Tribunale e chiarisce che il predetto termine dilatorio è applicabile anche all’avviso di addebito che, strutturalmente e funzionalmente, è accostabile all’avviso di accertamento in materia tributaria.

Nel corroborare questa conclusione, la Cassazione, nella predetta ordinanza, richiama altresì l’art. 7, comma 2 lett. d), del d.l. n. 70/2011, secondo il quale le “ … disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuentesi applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”.

La stessa ordinanza, peraltro, rileva che, nel caso di specie, il verbale di accertamento e notificazione era del 3 aprile 2013 e che l’avviso di addebito era stato notificato il 30 giugno 2014, cosicché il termine dilatorio risultava rispettato.

A cura di Fieldfisher