Stampa

INL – Circ. n. 50 del 15.03.2017: Occasionalità della collaborazione – i criteri di valutazione.


icona

Con lettera circ. n. 50 del 15.03.2017, l’Ispettorato fornisce indicazioni volte a uniformare l’attività ispettiva in merito alla valutazione dell’occasionalità delle collaborazioni rese dai familiari nell’impresa turistica, artigiana, agricola o commerciale con lett. circ. n. 10478 del 10.06.2013.

In merito alla valutazione dell’occasionalità nell’ambito di attività stagionali prestate nel settore turistico, l’indice dei 90 giorni, originariamente previsto per il settore dell’artigianato, andrà riparametrato in funzione della durata effettiva dell’attività stagionale. Superato tale limite sorge l’obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale.

L’Ispettorato ribadisce che criteri di valutazione e casistiche segnalate non devono essere intese in termini assoluti. Qualora si prescinda dallo steso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale e/o prevalente.

Le indicazioni fornite sono riferite agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell’INPS. Per quanto riguarda la tutela assicurativa gestita dall’INAIL, trattandosi di un obbligo assicurativo più stringente, restano valide le precisazioni contenute nella lettera circolare n. 14184 del 5.08.2013.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro