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Corte di Giustizia Europea: quale normativa previdenziale si applica ai dipendenti delle compagnie aeree?


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Con la sentenza emessa, il 19.05.2022, nella causa C-33/21, la Corte di Giustizia UE afferma che il personale dipendente da una compagnia aerea stabilita in uno Stato membro, che lavora per almeno 45 minuti al giorno in un locale situato sul territorio di un altro Stato membro, coincidente con il Paese di residenza, è soggetto alla normativa previdenziale di quest’ultimo Stato.

Il fatto affrontato

L'INPS e l'INAIL ricorrono giudizialmente, rivendicando l'applicazione della normativa previdenziale e assicurativa italiana in favore di alcuni lavoratori, residenti in Italia, dipendenti di una compagnia aerea straniera.
A fondamento della predetta domanda, gli Istituti deducono che detti lavoratori prestano la propria attività, per almeno 45 minuti al giorno, in un locale destinato ad accogliere l'equipaggio posto all’interno di un aeroporto italiano.
La Corte di Cassazione, investita del caso, chiede alla CGUE – mediante un rinvio pregiudiziale – quali criteri debbono essere utilizzati per determinare la legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori in questione, in relazione alle disposizioni contenute nei regolamenti 1408/71 e 883/2004.

La sentenza

La Corte di Giustizia rileva che il personale della compagnia aerea, che dipende da una succursale o da una rappresentanza permanente della stessa sita nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale è posta la sede legale dell’azienda, è soggetto alla legislazione del Paese di dislocazione della succursale o della rappresentanza.

Per la Corte, dette nozioni si riferiscono a ogni forma di stabilimento secondario che presenti carattere di stabilità e continuità al fine di esercitare un'attività economica effettiva, ivi inclusi i locali destinati ad accogliere quotidianamente l'equipaggio delle compagnie aeree.

Su tali presupposti, la CGUE – ritenendo che il locale destinato ad accogliere l'equipaggio della compagina possa costituire una base di servizio – ritiene applicabile la legislazione previdenziale del territorio in cui tale base è dislocata.

A cura di Fieldfisher