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Cassazione: produttori assicurativi ed obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti INPS


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Secondo la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 2279 del 30.01.2018, l’art. 44, c. 2, della legge n. 326/2003, correttamente interpretato, ha introdotto l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti INPS solo per la figura dei produttori assicurativi di agenti o sub-agenti.

Il fatto affrontato

Si tratta di una controversia massiva – seguita dallo Studio SASPI Fieldfisher – che oppone circa 5.000 produttori assicurativi all’INPS, che richiede loro il pagamento dei contributi previdenziali a favore della Gestione Commercianti.

L’INPS aveva contestato la mancata iscrizione alla Gestione Commercianti INPS, sulla base dell’art. 44, c. 2, legge n. 326/2003, il quale così dispone:
“A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali”.
Il contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, richiamato dal testo di legge, a sua volta individua così i produttori di 3° e 4° gruppo:
“III - Produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia dalla quale hanno ricevuto lettera di nomina e per i rami dalla stessa esercitati, ed hanno anche obbligo di un determinato minimo di produzione, e che sono compensati con provvigioni, anche corrisposte mediante anticipazioni (terzo gruppo);
IV - Produttori liberi di piazza o di zona, e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione; compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione (quarto gruppo)”.

La sentenza

La Corte di Cassazione – pronunciandosi per la prima volta sul caso, e riformando la sentenza della Corte d’Appello di Firenze – ha ritenuto insussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti INPS, rilevando che:

- la lettura della norma di legge (il richiamato art. 44, c. 2, d.l. 269/2003) e del contratto collettivo del 1939 impone di assoggettare all’obbligo contributivo presso la Gestione Commercianti i soli produttori che svolgano la loro attività nei confronti di un agente o di un sub-agente: una lettura diversa, che estendesse l’obbligo anche ai produttori diretti, comporterebbe un’interpretazione analogica del contratto corporativo che è vietata dall’ordinamento;

- del resto, la distinzione tra produttori di agenzia e sub agenzia, da un lato, e produttori diretti, è reale e deriva dalla diversità che la pratica imprenditoriale del settore dell’intermediazione assicurativa consente di apprezzare e che è stata recepita anche dal codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005);

- è, pertanto, comprensibile e razionale la scelta del legislatore previdenziale del 2003 di istituire l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti solo per i produttori di agenzie e sub-agenzie, lasciando che i produttori diretti ricadano nella c.d. quarta gestione speciale dell’INPS;

- né la scelta legislativa solleva dubbi di costituzionalità poiché – come ha più volte affermato la Consulta – il sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie è ispirato al principio della pluralità delle coperture previdenziali ed è regolato dalla discrezionalità legislativa nella disciplina degli orientamenti pensionistici.

A cura di Fieldfisher