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Tribunale di Siracusa: l’INPS non può avanzare una pretesa contributiva solo sulla base di un accertamento fiscale


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Con la sentenza del 23.09.2021, il Tribunale di Siracusa afferma che l'INPS non può avanzare una pretesa contributiva, basandosi esclusivamente su un accertamento dell’Agenzia delle Entrate, tanto più se lo stesso è stato impugnato dinnanzi alla Commissione Tributaria.

Il fatto affrontato

Il titolare di partita IVA propone opposizione giudiziale avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS chiedeva il pagamento dei contributi omessi, sul presunto maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce l’illegittimità della pretesa avanzata dall’Istituto previdenziale, trattandosi di una duplicazione rispetto a quanto già richiestogli dall’Agenzia delle Entrate con l’accertamento presupposto, già oggetto di impugnazione dinnanzi alla Commissione provinciale tributaria.

La sentenza

Il Tribunale di Siracusa rileva, preliminarmente, che all’INPS è preclusa l’iscrizione a ruolo di somme che trovino origine in un atto presupposto già oggetto di autonoma impugnativa dinnanzi alla Commissione Tributaria.

Per la sentenza, tuttavia, la pendenza di detta impugnativa integra una pregiudiziale di fatto e non di diritto, che come tale non comporta la sospensione necessaria del processo, ma implica che il giudice proceda al vaglio nel merito della pretesa creditoria, risolvendo la questione sulla base dei principi generali in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c.

Secondo il Giudice, ne consegue che l’INPS (attore in senso sostanziale) deve fornire una autonoma ed adeguata prova della propria pretesa contributiva, non essendo sufficiente un richiamo generico all’accertamento fiscale condotto dall’Agenzia delle Entrate.

Su tali presupposti, non ritenendo assolto detto onere da parte dell’INPS nel caso di specie, il Tribunale di Siracusa accoglie il ricorso e annulla l’avviso di addebito impugnato.

A cura di Fieldfisher