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INPS – Mess. n. 1711 del 3.05.2019 : Fondo Volo – ricognizione del quadro normativo sulla contribuzione


aereo skyline al tramonto
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Con il mess. n. 1711 del 3.05.2019 , l’ INPS effettua una completa ricognizione del quadro normativo che si è susseguito nel tempo riguardo ai criteri di individuazione della retribuzione assoggettabile a contribuzione previdenziale e della retribuzione utile alla determinazione della prestazione pensionistica.

Di fatto la disciplina è stata oggetto nel corso del tempo di diversi e articolati interventi, con particolare riferimento alla corretta valorizzazione dell’indennità di volo in relazione sia alla determinazione dell’imponibile soggetto a contribuzione sia della retribuzione pensionabile.

Per quanto riguarda l’imponibile contributivo, il mess. n. 1711 del 3.05.2019 ricorda che il reddito assoggettabile a contribuzione previdenziale per i lavoratori iscritti al Fondo volo, a decorrere dall’1.1.1998, è individuato sulla stessa base imponibile determinata ai fini fiscali a norma dell’articolo 48 e, a seguito delle riforme intervenute successivamente, dall’articolo 51 del TUIR, il quale al comma 6 statuisce che “le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare”.

In merito alla retribuzione pensionabile,  il mess. n. 1711 del 3.05.2019 ricorda che per il calcolo della pensione, la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo”. Inoltre per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l’indennità di volo è calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare”.

Fonte: INPS – Mess. n. 1711 del 3.05.2019