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INPS – Mess. n. 1612 del 19.04.2019: Certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo


sipario teatrale
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Con il mess. n. 1612 del 19.04.2019, l’INPS fornisce chiarimenti in merito al certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo, a seguito dell’entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019, n. 12.

La citata legge stabilisce che le imprese teatrali, cinematografiche e circensi, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono impiegare i lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi quelli con rapporti di collaborazione, che non siano in possesso del certificato di agibilità.

Sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità le imprese che intendono avvalersi di determinate professionalità artistiche e tecniche e i lavoratori autonomi esercenti attività artistiche nel mondo dello spettacolo.

Attraverso il certificato di agibilità, il legislatore ha voluto predisporre una tutela rafforzata per alcune categorie di lavoratori per verificare preventivamente la regolarità contributiva dell’impresa richiedente che, in caso di accertamento negativo, rifiuta il rilascio del certificato. Le imprese di nuova costituzione sono addirittura tenute, all’atto del rilascio della prima agibilità, a versare un deposito cauzionale pari al 10% del carico contributivo stimato per un periodo di tre mesi. In alternativa, l’impresa può produrre una fidejussione bancaria o assicurativa per lo stesso importo.

Il mess. n. 1612 del 19.04.2019, riferendosi ai lavoratori autonomi esercenti attività artistiche , precisa che:

• L’obbligo di richiedere il certificato in parola all' INPS grava sempre in capo al soggetto che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e i tecnici, vale a dire il datore di lavoro / committente;
• Qualora il committente non coincide con l’impresa presso la quale i lavoratori svolgono la propria attività lavorativa, sarà comunque onere di tale ultimo soggetto richiedere copia del certificato e custodirlo;
• Riguardo l’applicazione della sanzione amministrativa di 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore, essa verrà applicata al soggetto giuridico che “ospita” il lavoratore sia nel caso in cui corrisponda al committente sia quando sia estraneo al rapporto di lavoro; 
• Il mancato possesso del certificato per le prestazioni di lavoro subordinato non è un comportamento sanzionabile.

Fonte: INPS – Mess. n. 1612 del 19.04.2019