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Entrate : Impatriati e lavoro da remoto, l' Agenzia riepiloga i requisiti per il regime agevolativo


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Con la Risposta n. 904–383/2023 la Direzione Regionale Lombardia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di lavoro da remoto e applicabilità del regime impatriati ( art.16 del Dlgs 147/2015). 

Nello specifico, il caso prospettato all’ Agenzia riguarda una cittadina italiana che trasferisce la residenza in Italia dopo molti anni di lavoro all'estero e per continuare a svolgere la propria attività in smart working presso lo stesso datore di lavoro estero. 

Nonostante l’Agenzia dichiari l'inammissibilità dell'interpello, perchè non riguardante un caso di incertezza normativa ma una valutazione su aspetti specifici concreti e personali, la risposta ribadisce a fini meramente informativi gli aspetti principali dell'agevolazione e le condizioni generali richieste per l'applicabilità. 

I REQUISITI DEL REGIME AGEVOLATIVO : 

A norma dell art 16 d lgs 147 2015 come modificato dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. ''Decreto crescita 2019'')articolo 5, comma 2, i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: 

  1. i lavoratori , sia italiani che stranieri , non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e
  2. si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
  3. l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

In merito a quest’ultimo punto viene specificato che la condizione descritta deve essere verificata in relazione a ciascun periodo d'imposta e risulta soddisfatta se l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno. 

Al riguardo, come precisato nella circolare n. 17 del 23.05.2017 (paragrafo 3.3), nel computo dei 183 giorni rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Non possono essere invece, computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, o il distacco all'estero, essendo l'attività lavorativa prestata fuori dal territorio dello Stato. 

Per quanto concerne invece la questione del riconoscimento del regime agevolativo nel caso di lavoro da remoto l'Agenzia ricorda che la sussistenza di un collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa in tale Paese risulta ravvisabile anche per soggetti che iniziano a svolgere in Italia attività di lavoro dipendente in modalità 'smart/remote working, come anche precisato dalla Risposta n. 596/2021

Inoltre le Risposte n. 296/2021 ; Risposta n. 590/2021 e Risposta n. 621/2021 hanno chiarito che per i soggetti che svolgono attività lavorativa di lavoro dipendente nella modalità dello ''smart/remote working'', per individuare lo Stato contraente in cui si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa, si fa riferimento al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato. 

Fonte : Agenzia delle Entrate