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Cassazione: termini di prescrizione in caso di indebito contributivo


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Con l’ordinanza n. 31508 del 25.10.2022, la Cassazione afferma che, in materia di indebito contributivo, le somme trattenute in eccesso al lavoratore hanno natura retributiva e la relativa richiesta soggiace, quindi, al termine di prescrizione quinquennale.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, al termine del rapporto, ricorre giudizialmente contro la società datrice, al fine di ottenere la restituzione delle trattenute operate per mancata applicazione del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, L. 335/1995.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, limitando la richiesta attorea nell’ambito del termine di prescrizione quinquennale.

L’ordinanza

La Cassazione rileva preliminarmente che, in ipotesi di indebito contributivo, il datore è l'unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente previdenziale anche con riguardo alla quota a carico del lavoratore.

Dal canto suo, continua la sentenza, il dipendente che ha subito l'indebita trattenuta può agire nei confronti del datore (che ha eseguito la trattenuta stessa), indipendentemente dall'avvenuto rimborso, in favore di quest’ultimo, dei contributi indebitamente versati da parte dell’ente.

Secondo i Giudici di legittimità, il credito azionato dal lavoratore ha, dunque, natura retributiva e ad esso si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore, confermando l’intervenuta prescrizione di una parte dei crediti dallo stesso azionati.

A cura di Fieldfisher