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Cassazione: il rapporto tra il minimale contributivo ed il contratto part-time


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Con l’ordinanza n. 29413 del 10.10.2022, la Cassazione afferma che l'istituto del minimale contributivo trova applicazione anche nell'ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto dal CCNL applicabile.

Il fatto affrontato

La Corte d’Appello rigetta il ricorso proposto dalla società avverso la richiesta dell’INPS volta ad ottenere il versamento di contributi e premi, calcolati secondo il principio della contribuzione virtuale, per i contratti a tempo parziale stipulati in numero superiore alla quota massima percentuale fissata dal CCNL.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può mai essere inferiore all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. minimale contributivo).

Per la sentenza, tale regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, in virtù del quale l'obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore.
L’operatività di detta regola generale concerne, quindi, non soltanto l'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma anche l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva.

Secondo i Giudici di legittimità è, infatti, evidente che, se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi potrebbe essere il rispetto del minimale contributivo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, dichiarando la debenza dei contributi richiesti dall’INPS.

A cura di Fieldfisher