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Cassazione: contributi dovuti anche se il lavoratore rinuncia all’indennità di mancato preavviso


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Con la sentenza n. 12932 del 13.05.2021, la Cassazione afferma che la transazione con cui il lavoratore rinuncia all’indennità economica sostitutiva del preavviso, non esonera il datore dall’obbligazione contributiva nei confronti dell’ente di previdenza in ordine a detta somma.

Il fatto affrontato

Oltre 90 dirigenti - all'esito della transazione raggiunta con la società, con la quale avevano concordato ed accettato la cessazione dal servizio - rinunciano all’indennità di mancato preavviso.
Successivamente, l’INPS intima alla società il pagamento di oltre € 6.000.000 a titolo di contributi dovuti in ordine a detta indennità, dal momento che la stessa - espressamente riconosciuta nella lettera di licenziamento - costituiva elemento retributivo già entrato a far parte del patrimonio dei dipendenti, e come tale soggetto ad obbligazione contributiva.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che l’estraneità della transazione, intervenuta tra datore e lavoratore, al rapporto contributivo, discende dal principio per cui alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione, dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo, e non quella di fatto corrisposta.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, l'obbligazione contributiva del datore verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi, nei confronti del dipendente, siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti.

Per la sentenza, ne consegue che le somme pagate a titolo transattivo dipendono dall’accordo conciliativo e non dal contratto di lavoro, posto che la funzione della transazione è quella di precludere alle parti stipulanti l'accertamento giudiziale del rapporto o delle sue regole, tanto che la sua esecuzione non riguarda le obbligazioni derivanti dal rapporto oggetto della controversia.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando la debenza della somma richiesta dall’INPS a titolo di contribuzione omessa.

A cura di Fieldfisher