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Entrate – Risoluzione 51/E del 9.09.2020 : Trattamento fiscale per la previdenza complementare


Con la Risoluzione n. 51 del 9.09.2020 - avente ad oggetto il Trattamento fiscale ai fini IRPEF delle prestazioni pensionistiche integrative in forma periodica riferite a fondi interni di previdenza istituiti presso gli Enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 - l’Agenzia delle Entrate ha risposto all’istanza di interpello pervenuta da un Ente pubblico in merito al trattamento fiscale da applicare alle prestazioni di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti.

L’Agenzia ha chiarito che alle pensioni complementari dei dipendenti pubblici, maturate entro il 2000, si applica la tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito sull’87,50% dell’ammontare percepito.

Alle prestazioni integrative erogate da un Ente in forma di rendita periodica nei confronti degli ex dipendenti, tramite un Fondo interno di previdenza soppresso nel 1999, si applica la disciplina prevista in ragione del periodo di maturazione dei relativi montanti e, cioè, quella applicabile fino al 31 dicembre 2000 che, per i montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, stabilisce una tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito sull’87,50% dell'ammontare percepito.

Pertanto, l’art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, c.d. Legge di Bilancio 2018, - secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la disciplina fiscale di premi, contributi e prestazioni di previdenza complementare prevista dal D.Lgs. n. 252/2005 è estesa anche ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, che ne erano precedentemente esclusi - non è applicabile.

Il richiamato art. 1, comma 156, della Legge di Bilancio 2018 ha precisato che, ai dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche complementari a partire dal 1° gennaio 2018, si applica integralmente la disciplina di cui al Dlgs n. 252 del 2005, mentre a quelli che, a tale data, risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari, si applica la stessa disciplina limitatamente ai montanti maturati a partire dalla medesima data.

Premesso quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 51 di cui si discute concorda con l’ipotesi prospettata dall’Ente istante, in disarmonia con la richiesta di alcuni ex dipendenti, circa l’applicazione di tale ultima disposizione contenuta nella Legge di Bilancio.

Questa, come detto, rimanda al D.Lgs. n. 252/2005, il quale, all’art. 11, prevede che la parte relativa ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007 è assoggettata a tassazione con una ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento, che si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione al fondo pensione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. L’imponibile è costituito dall'ammontare complessivo al netto dei contributi eventualmente non dedotti, dei rendimenti finanziari maturati durante la fase di accumulazione (già tassati in capo al fondo), nonché, ove determinabili, dei rendimenti di cui all’art. 44, comma 1, lettera g-quinquies) del Tuir.

Dopo aver richiamato il complesso quadro normativo riguardante la previdenza complementare, l’Agenzia osserva che le prestazioni integrative in esame, erogate in favore degli ex dipendenti dell’Ente istante, sono interamente riconducibili a montanti maturati entro il 31 dicembre 2000, considerato che il fondo risulta cessato il 1°ottobre 1999 e, conseguentemente, risulta cessata, alla medesima data, ogni forma di contribuzione.

Pertanto, il regime fiscale applicabile alle prestazioni in esame è quello in vigore fino al 31 dicembre 2000, a nulla rilevando la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di erogazione delle prestazioni medesime.

In conclusione, tali prestazioni, erogate in forma di rendita, sono quindi soggette a tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito e imponibili per l’87,50% del loro ammontare, in base a quanto previsto dal D. Lgs n. 124/1993.

Fonte: Entrate - Risoluzione n. 51 del 9.09.2020