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Min. Lavoro – Circ. n. 19 del 27.11.2017: Presentazione delle istanze di decontribuzione per contratti di solidarietà.


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In riscontro ai numerosi quesiti posti dalle imprese, il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno, con la circolare n. 19 del 27 novembre 2017, fornire chiarimenti interpretativi in merito al beneficio dello sgravio contributivo destinato alle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà, a parziale integrazione della precedente circolare n. 18 del 22 novembre 2017 riferita alla disciplina contenuta nel D.I. n. 2 del 27 settembre 2017 (L. 28.11.1996, n. 608).

Quesiti e dubbi interpretativi riguardano la presentazione di un’unica istanza ovvero di più domande in caso di contratti di solidarietà successivi, riferiti alla medesima unità produttiva, siano essi in continuità ovvero intervallati da periodi di ripristino dell’orario normale di lavoro. La soluzione apportata dal ministero è quella di aggiungere alla circolare n. 18/2017, al parag. 2, il seguente 3° capoverso:

“Si precisa che lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto”.

Alla luce della precedente integrazione, soluzione logica e conseguenziale in caso di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, è la presentazione di più domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali