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INPS – Mess. n. 3634 del 8.10.2019 : Premi di risultato - rideterminato il tetto retributivo della decontribuzione


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Con il mess. n. 3634 del 8.10.2019 , l ‘INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito alla rideterminazione del tetto retributivo previsto per la decontribuzione dei premi di risultato 2013 definiti dai contratti collettivi di II° livello.

Il decreto 14 febbraio 2014 del Ministero del lavoro ha disciplinato la decontribuzione dei premi di risultato relativi all’annualità 2013. Il medesimo decreto ha individuato nel 2,25% della retribuzione, il tetto entro il quale è stato possibile richiedere lo sgravio.

In particolare, l’articolo 2, comma 2, prevede la possibilità per le Amministrazioni interessate di rideterminare il tetto retributivo in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate, fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale, individuato dall’articolo 1, comma 67, della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.

A conclusione dell’iter descritto, le Amministrazioni hanno concordato che le somme residue riferite all’anno 2013 siano utilizzate per rideterminare il tetto della retribuzione dei lavoratori interessati e portarla al 2,47%. Pertanto, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per la citata annualità potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,22%) in sede di conguaglio contributivo.

Per questo l’Istituto ha ritenuto opportuno diffondere ulteriori istruzioni operative in merito al recupero in sede di conguaglio, diversificandole in base all’inquadramento del datore di lavoro ( agricoli e non, gestione ex Enpals e gestione pubblica).

Fonte: INPS – Mess. n. 3634 del 8.10.2019