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INPS – Mess. n. 1914 del 13.05.2021 : Decontribuzione SUD e somministrazione – modalità di recupero del pregresso


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Con mess. n. 1914 del 13.05.2021 l’ INPS fornisce ulteriori precisazioni in merito alle modalità con le quali le agenzie di somministrazione possono recuperare le eventuali quote di decontribuzione attinenti all’esonero cosiddetto “Decontribuzione Sud” per il periodo che va da ottobre 2020 a marzo 2021, relative ai rapporti di lavoro con utilizzatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno aventi diritto alla decontribuzione. 

Il messaggio precisa sin da subito che il recupero sarà consentito esclusivamente nelle denunce contributive delle mensilità da aprile a giugno 2021. 

Per fare il punto è forse bene ricordare tutta la trafila che ha dovuto seguire il tema dell’applicazione della cd. “ Decontribuzione SUD “ alle agenzie di somministrazione. Una vicenda travagliata, frutto di una svista INPS nella valorizzazione della disposizione agevolativa, prevista dapprima nel Decreto Agosto e successivamente prorogata con la Legge di Bilancio 2021. 

Con l' art. 27 del Dl 104/2020 è stato riconosciuto ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni svantaggiate, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali per il periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020. Tale agevolazione è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2029 dalla Legge di Bilancio 2021, previa autorizzazione della Commissione UE in deroga alla normativa degli aiuti di stato. 

Inizialmente, l'Inps ha sostenuto che il beneficio non fosse riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell'azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, fosse formalmente incardinato presso un'Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse a usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, dovesse rilevare la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell'utilizzatore ( mess. 72 del 11.01.2021 e circ. 33 del 22.02.2021 ). 

Tuttavia, successivamente, l'Istituto previdenziale con mess. n. 1361 del 31.3.2021, si è trovato costretto a modificare il proprio orientamento a seguito di ricorso presso il TAR presentato dalle APL per richiedere la sospensione delle istruzioni impartite nel gennaio e febbraio 2021.  

E' stato precisato, dunque, che nelle ipotesi in cui l'attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Alla luce di tale considerazione se il lavoratore svolge la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio spetta a prescindere dalla localizzazione della sede di lavoro dell'Agenzia; viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un'Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto. 

Fonte: INPS - Mess. n. 1914 del 13.05.2021