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INPS – Mess. n. 1817 del 10.05.2019 : Premi produttività – decontribuzione anche su contributo aggiuntivo IVS


grafico curva produttività
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In tema di agevolazioni alle imprese che prevedono premi produttività per il personale alle proprie dipendenza, l' INPS ha emanato il mess. n. 1817 del 10.05.2019 , con il quale viene precisato che la contribuzione aggiuntiva IVS a carico del datore di lavoro , pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ( art. 3, c. 15, della L. 29 maggio 1982, n. 297 ) va considerata assoggettata a decontribuzione.

L’ Istituto Previdenziale aveva illustrato le modalità operative per la fruizione della riduzione contributiva sui premi produttività con la circ. n. 104 del 18.10.2018.

Un ulteriore precisazione viene fornita, poi, con il mess. n. 1817 del 10.05.2019 e questa riguarda la detrazione dalla quota annua del TFR in misura pari al predetto incremento contributivo. L'INPS precisa che una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul premio, il datore di lavoro non dovrà operare il correlato abbattimento sulla quota annua del trattamento di fine rapporto dl lavoratore.

Fonte: INPS – mess. n. 1817 del 10.05.2019