Con la circ. n. 119 del 19.08.2019 , l’ INPS fornisce le istruzioni per l’applicazione dei benefici previdenziali riservati ai lavoratori esposti all’amianto anche ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa dipendente negli stabilimenti di fibre e ceramiche refrattarie.
E’ stata la legge finanziaria 2018 ad estendere i benefici previdenziali previsti dall’art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n. 257 a coloro che abbiano lavorato per almeno dieci anni, anche non consecutivi, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, a prescindere dalla forma previdenziale obbligatoria a carico della quale viene liquidata la pensione con il riconoscimento del beneficio.
Il Beneficio riconosciuto consiste nella rivalutazione dei periodi di lavoro svolto:
• fino al 30 settembre 2003: per il coefficiente dell’1,5, ai fini del diritto e della misura della pensione;
• successivamente al 30 settembre 2003: per il coefficiente dell’1,25, ai fini della misura della pensione.
Fonte: INPS – Circ. n. 119 del 19.08.2019