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Cassazione: Sgravi contributivi per gli istituti scolastici religiosi aventi la natura di impresa industriale


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Con la sentenza n. 42 del 03.01.2018, la Cassazione ha affermato che un istituto scolastico gestito da una congregazione religiosa, se svolge il servizio scolastico per fini di lucro e non di religione e di culto, può assumere la natura di impresa industriale ed usufruire degli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 1089 del 1968.

Il fatto affrontato

Ad un istituto scolastico religioso era stato negato il diritto ad usufruire degli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 1089 del 1968, poiché, non perseguendo fini di lucro, non poteva essere qualificato quale impresa industriale.

La sentenza

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'istituto scolastico religioso affermando che, attesa la natura non industriale dell'attività svolta, non aveva diritto agli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 1089 del 1968.

In particolare, secondo la Suprema Corte, al fine di giungere all'attribuzione della natura di impresa industriale anche ad un istituto scolastico confessionale - che organizza gli elementi personali e materiali che sono necessari per l'istituzione e il funzionamento del complesso servizio scolastico - va verificata la condizione che tale organizzazione sia diretta a ricavare dalla cessione dei beni o dei servizi prodotti quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati e, cioè, sia in grado di perseguire il pareggio di bilancio.

Nel caso di specie, l'istituto scolastico religioso, stante la non economicità dell'attività svolta, come testimoniato anche dall'ammissione ai corsi di allievi non paganti per spirito di liberalità ed assistenza, non poteva qualificarsi come imprenditore e, perciò, non aveva diritto agli sgravi previsti dalla legge n. 1089 del 1968.

A cura di Fieldfisher