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Cassazione: revoca degli sgravi contributivi in caso di violazione della normativa inerente alla sicurezza sul lavoro


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Con l’ordinanza n. 3182 del 04.02.2019, la Cassazione afferma che decade dagli sgravi contributivi, il datore di lavoro che non rispetti qualsivoglia prescrizione dettata in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il fatto affrontato

Il legale rappresentante di un’azienda propone opposizione giudiziale nei confronti di una cartella esattoriale, notificatagli dall’INPS in seguito alla revoca degli sgravi contributivi precedentemente riconosciutigli, a causa della mancata comunicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (c.d. RSPP).
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sostenendo che la sanzione irrogata alla società opponente era incoerente rispetto all’omissione commessa, per la quale erano comminabili al più altri provvedimenti di tipo amministrativo.

L’ordinanza

La Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che, in materia di sgravi contributivi, l'art. 3, comma 6, della I. 448/1998, nel prevedere le condizioni di applicabilità delle agevolazioni, richiede espressamente che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
Per la sentenza, le predette prescrizioni coincidono con tutte le misure preventive che garantiscono la sicurezza e la salute del lavoratore, ivi comprese quelle previste dagli specifici regolamenti di settore, senza che vi sia la necessità di alcun giudizio in ordine alla gravità della violazione delle richiamate disposizioni posta in essere dall’imprenditore.

Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, non può minimamente dubitarsi che la comunicazione all'Ispettorato del Lavoro del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (c.d. RSPP) faccia parte del complessivo insieme delle norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro, atteso che la relativa posizione ha sicuramente funzione di garanzia dell'osservanza delle prescrizioni più spiccatamente tecniche o di cautela generica e che la comunicazione preventiva ai predetti organi amministrativi di soggetti esterni, qualificati anche da esperienze pregresse o da specifiche professionalità, è a propria volta posta al fine di assicurare che lo svolgimento delle relative funzioni risulti suscettibile di controllo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso avanzato dall’INPS, respingendo l’opposizione proposta contro le cartelle esattoriali emesse dall’Istituto previdenziale.

A cura di Fieldfisher