Stampa

Cassazione: contratto apprendistato ed applicazione dei minimi previsti dal CCNL


icona

Con la sentenza n. 6428 del 15.03.2018, la Cassazione afferma che l’art. 10 della l. 30/2003, ratione temporis applicabile, subordinando il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti per le imprese stipulanti contratti di apprendistato, al rispetto degli accordi collettivi, si riferisce ai benefici derivanti dagli sgravi e dalla fiscalizzazione degli oneri sociali e non anche alle ipotesi di aliquota contributiva ridotta.

Il fatto affrontato

Il titolare della società propone opposizione giudiziale alla cartella esattoriale nei riguardi dell’INPS, relativa a crediti contributivi derivanti dalla omessa corresponsione a due apprendiste di retribuzioni previste dal CCNL, nel periodo 2004 – 2007, con conseguente decadimento dalla fruizione dei benefici consistenti nell’applicazione dell’aliquota ridotta.
In sede di appello, la Corte censura la tesi difensiva del datore di lavoro, tanto da indurlo a proporre ricorso in Cassazione.

La sentenza

La Cassazione, preliminarmente, ribadisce che il trattamento contributivo per qualsiasi forma di apprendistato, quanto alla fonte edittale dell'aliquota contributiva dovuta, si è sempre differenziato da quello stabilito per la generalità dei lavoratori dipendenti, connotandosi, inevitabilmente, per un indubbio vantaggio economico, strettamente legato alla peculiare tipologia lavorativa.

L'obbligazione contributiva in questione ha fruito, altresì, di ulteriori benefici di natura contributiva, economica, normativa e fiscale, finalizzati allo sviluppo delle attività produttive ed all'incremento dell'occupazione come strumenti di politica economica.

Sul punto, i Giudici di legittimità affermano che la sovra descritta deroga non configura un'ipotesi di agevolazione nel caso in cui lo sgravio non rappresenti una riduzione di un'aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la regola per specifiche tipologie contrattuali (come appunto l'apprendistato) con una speciale aliquota contributiva prevista dalla legge.

In relazione a ciò, conclude la sentenza, la normativa vigente, quando subordina il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti in caso di stipula di contratti di apprendistato al rispetto delle norme, inerenti la retribuzione, contenute negli accordi e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, deve intendersi riferita soltanto ai benefici derivanti dagli sgravi e dalla fiscalizzazione degli oneri sociali e non anche all'ipotesi di aliquota contributiva ridotta.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, perché la Corte d’Appello analizzi nuovamente la questione, tenendo in considerazione il predetto principio di diritto, secondo cui, appunto, il rispetto degli accordi collettivi è indispensabile esclusivamente per la fruizione dei benefici derivanti dagli sgravi e dalla fiscalizzazione degli oneri sociali, non essendo, invece, necessario per la fruizione dei benefici consistenti nell'applicazione di aliquote contributive ridotte.

A cura di Fieldfisher